Delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016
Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
Che cosa è
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (e dell'accesso civico) Dott. Giorgio Salis - Responsabile dell'Area Amministrativa , Economico Finanziaria e Socio Culturale. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo amministrativo@comune.siapiccia.or.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.siapiccia.or@legalmail.it
- tramite posta ordinaria
- tramite fax al n. 0783449123
- direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune
Il procedimento
Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.siapiccia.or.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo Dott.ssa Annarella Miscali - Segretario Comunale, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.siapiccia.or.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Accesso Civico Generalizzato
Con il Decreto Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 è stato introdotto introducendo nel nostro ordinamento l'istituto anglosassone del Freedom of information act (il c.d. "Foia"), ossia l'accesso civico generalizzato, e cioè l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati e al contempo il diritto, per chi ne fa richiesta, di richiedere tali documenti nel caso questi non siano stati pubblicati. in questa pagina rendiamo disponibile il materiale di interesse relativo.